COS'E' L'ATTESTAZIONE SOA
Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di attestazione di diritto privato, appositamente autorizzati dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ed hanno come oggetto esclusivo l’attività di qualificazione.
Noi di Soluzioni Appalti, accreditati LA SOATECH SPA leader nel settore, vi offriamo consulenza e assistenza per consolidare la vostra posizione sul mercato.
L’attestazione SOA è necessaria per le imprese che intendono partecipare alle gare d’appalto ed all’esecuzione di lavori pubblici per importi superiori a euro 150.000,00.
L’attestazione ha una durata di cinque anni, con verifica di mantenimento dei requisiti al terzo anno.
Soluzioni Appalti vi seguirà in tutto l'iter di istruttoria fino al conseguimento dell'Attestazione SOA.
L'impresa che non possiede i requisiti necessari per conseguire l'attestazione SOA, può comunque partecipare agli appalti pubblici grazie al nostro servzio di avvalimento.
CONSORZIO STABILE ARTEK
Sede legale: Via Circonvallazione Nomentana, 182
00162 Roma
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Il Consorzio stabile Artek nasce il 20 Luglio 2011 a Roma. Accorpa attualmente 42 imprese selezionate, già presenti sul mercato e operanti in varie regioni italiane su diversi settori produttivi. Da settembre dello stesso anno si attesta per la qualificazione SOA ed inizia a partecipare alle gare d'appalto ottenendo da subito i primi risultati.
Categorie e classifiche dell'attestazione SOA del Consorzio Artek:
COS'E' L'AVVALIMENTO
L'Avvalimento è un istituto giuridico di origine comunitaria riguardante il settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recentemente introdotto anche nell'ordinamento dello Stato italiano dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sede di recepimento delle direttive comunitarie n. 2004/18 e 2004/17.
Si possono classificare due tipologie di avvalimento:
- quello finalizzato alla dimostrazione, in sede di gara, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti da una stazione appaltante per la partecipazione ad una specifica procedura di affidamento art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- quello finalizzato alla dimostrazione della stabile disponibilità dei requisiti necessari per conseguire l'attestazione di qualificazione che abilita l'operatore economico alla partecipazione a future procedure di affidamento (art. 50 del D.Lgs. 163/2006 ancora applicabile nelle more di emanazione delle linee guida dell’A.N.A.C. in forza al richiamo contenuto nell’art. 88 D.p.r. 207/2010).
COSA OFFRIAMO
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I prezzi che vi offriremo saranno comprensivi dei seguenti servizi:
1) Reperimento bando e disciplinare di gara;
2) Preparazione documentazione di gara;
3) Ordine polizza in sede;
4) Predisposizione del modello per il versamento online
5) Consegna in sede della documentazione necessaria;
DI COSA CI OCCUPIAMO
Il DPR 207/2010 prevede che, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo’ avvalersi, per l’ottenimento dell’attestazione SOA, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
Soluzioni Appalti mette in contatto i soggetti che intendono cedere attività con coloro che invece vorrebbero acquistarle e li assiste in ogni fase della trattativa ed in particolare:
Assistiamo l'impresa interessata ad intraprendere una strada non priva di rischi in cui una guida sicura di esperti nel settore diventa indispensabile.
Il DPR n.34 del 25.01.2000 prevede che le imprese esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo per il quale necessità la III classifica SOA (bandi superiori a 619.748,27) debbano possedere certificazione del proprio sistema qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001.
La certificazione del sistema qualità è diventata obbligatoria, per tutti gli importi superiori a 619.748,27 €.
Le imprese certificate ISO 9001:2015, a fronte di quest'obbligo, hanno comunque notevoli vantaggi, tra i quali:
ISO 14001 è una norma accettata a livello internazionale che definisce le modalità per predisporre un sistema di gestione ambientale efficace. La norma è stata progettata per affrontare il delicato equilibrio tra il mantenimento del profitto e la riduzione dell'impatto ambientale. Con l'impegno dell'intera organizzazione è possibile raggiungere entrambi gli obiettivi.
Grazie all'uso della norma, è possibile individuare gli aspetti della propria attività che hanno un impatto sull'ambiente e comprendere le leggi ambientali che riguardano il proprio settore. La fase successiva prevede la definizione degli obiettivi di miglioramento e di un programma di gestione per raggiungerli, con riesami a intervalli regolari per garantire il miglioramento continuo. Potremo quindi valutare periodicamente il sistema e, se a norma, effettuare la certificazione ISO 14001 della società o della unità produttiva.
La UNI ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Il sistema può essere a sè stante o integrato in un sistema di gestione complessivo. La norma fornisce questi indirizzi in relazione alle attività dell'organizzazione:
· corruzione nei settori pubblico, privato e no-profit;
· corruzione da parte dell'organizzazione;
· corruzione da parte del personale dell'organizzazione che opera per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;
· corruzione da parte dei soci in affari dell'organizzazione che operano per conto dell'organizzazione o a beneficio di essa;
· corruzione dell'organizzazione;
· corruzione del personale dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
· corruzione dei soci in affari dell'organizzazione in relazione alle attività dell'organizzazione;
· corruzione diretta e indiretta (per esempio una tangente offerta o accettata tramite o da una parte terza).
La norma è applicabile soltanto alla corruzione. Definisce requisiti e fornisce una guida per un sistema di gestione progettato per aiutare un'organizzazione a prevenire, rintracciare e affrontare la corruzione e a rispettare le leggi sulla prevenzione e lotta alla corruzione e gli impegni volontari applicabili alla propria attività.
La certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori (Occupational Health and Safety Assessment Series) definisce i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), secondo quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro.
Un numero sempre crescente di organizzazioni si stanno preoccupando di dimostrare ai propri clienti, ai dipendenti e agli azionisti le proprie prestazioni in relazione alla Salute & Sicurezza sui luoghi di lavoro , attraverso un’accurata gestione dei rischi ed il suo effetto positivo sulle loro attività, prodotti e servizi.
Parallelamente, la legislazione sempre più rigida indica aspettative sempre più forti in relazione alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Alle aziende viene richiesto un chiaro impegno ad un approccio proattivo alla salute e alla sicurezza, al fine di dimostrare il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile.
La Specifica per la valutazione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro è una normativa internazionale che definisce i requisiti inerenti ai sistemi di gestione salute e sicurezza in modo da permettere ad una organizzazione di controllare i propri rischi e migliorare le proprie performance.
La certificazione è indirizzata alle modalità con cui un’azienda controlla e conosce tutti i rischi derivanti dalle normali attività e dalle situazioni anomale.
Essa è focalizzata alla gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ed ai continui miglioramenti promossi dall’organizzazione per fornire agli investitori e a tutte le parti interessate la garanzia della conformità a quanto stabilito dalla propria politica di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dimostrare l’impegno nelle tematiche legate alla Salute e Sicurezza produrrà effetti positivi sul successo dell’azienda sia nel breve che nel lungo periodo:
La valutazione di impatto acustico è rivolta principalmente a tutelare la popolazione esposta da attività rumorose, imponendo preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari per ridurre le emissioni sonore entro i limiti di legge; soluzione che, nella maggior parte dei casi, consente di ridurre significativamente i costi richiesti per la mitigazione nella fase di post-intervento.
Al riguardo, l'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” prevede che nell'ambito delle procedure stabilite per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongano una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
Inoltre, le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
La documentazione di valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della menzionata Legge quadro.
Il conglomerato bituminoso impiegato per uso stradale, su piste aeroportuali ed altre aree soggette a traffico è un materiale per il quale sono state emanate ed armonizzate le specifiche Norme tecniche (serie UNI EN 13108).
Dal 1 marzo 2008 l’immissione sul mercato dei conglomerati bituminosi è possibile solo se provvisti di regolare marcatura CE. I materiali sprovvisti di marcatura CE devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati nelle pavimentazioni in quanto illegittimi, ai sensi dell’art. 11 del DPR 246/93.
La marcatura CE impone al Produttore l’esecuzione di prove di laboratorio per la determinazione dei requisiti tecnici relativi a materiali costituenti e miscele (ITT) ed il controllo sulla produzione in fabbrica dei conglomerati bituminosi (FPC) finalizzato ad assicurare il mantenimento continuo delle caratteristiche definite. Il Produttore può immettere sul mercato il conglomerato bituminoso solo dopo aver ottenuto il Certificato di Controllo della Produzione di Fabbrica rilasciato dall’Organismo Notificato di parte terza.
Per quanto concerne il rispetto degli adempimenti, oltre alle responsabilità dirette in capo al Produttore, si precisa che il Committente, sia Ente pubblico che privato, deve prevedere che i rapporti contrattuali comprendano anche i requisiti di idoneità all’impiego dei prodotti. Il Direttore dei Lavori, prima di accettare i materiali in cantiere, deve accertarne l’idoneità all’impiego, anche se non espressamente previsto in contratto, ed il Collaudatore deve verificare che nell’opera eseguita siano stati utilizzati solo conglomerati bituminosi provvisti di regolare marcatura CE.
L’accertamento dell’idoneità avviene mediante esame dei seguenti documenti:
“Dichiarazione di Conformità CE”, predisposta dal Produttore del conglomerato bituminoso;
“Certificato di Controllo della Produzione di Fabbrica” in conformità agli allegati ZA delle Norme specifiche, rilasciato dall’Organismo notificato a seguito di verifica;
“Etichetta CE”, predisposta dal Produttore in accompagnamento ad ogni consegna (carico) di conglomerato bituminoso.
L’utilizzo di materiali sprovvisti di regolare marcatura CE costituisce una frode nel commercio ed una scorretta selezione tra i Produttori.
Infine, i controlli effettuati sui materiali e sul processo produttivo offrono al consumatore un livello base di garanzia tecnico-prestazionale dei conglomerati bituminosi a beneficio della qualità delle opere realizzate ed a tutela delle risorse destinate.
Dal 9 ottobre 2011 entra in vigore il Regolamento UE n.333/2011 del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.
In pratica chiunque processi alcuni tipi di rottami metallici (ad es. ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio) per farli diventare materia prima secondaria (MPS) e per poterli vendere dovrà avere un Sistema di Gestione della Qualità certificato da un Ente Terzo accreditato, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del regolamento.
Il regolamento non richiede, per sua natura, alcun atto di recepimento formale nei 27 Stati membri e si applicherà, a livello UE, a partire dal 9 ottobre 2011 e costituisce, di fatto, il primo atto normativoemanato dagli organi comunitari in tema di end of waste (codificato nell’ordinamento italiano dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006).
Per quanto attiene agli aspetti amministrativi si sottolinea quanto previsto dall’art. 5 che istituisce un meccanismo di “dichiarazione di conformità” (conforme all’Allegato III) che deve accompagnare ogni partita di rottame e dall’art. 6 che richiede al produttore di applicare un “sistema di gestione della qualità” che deve essere reso accessibile, in qualsiasi momento, alle autorità competenti.
Un esempio: i rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, siano soddisfatte diverse condizioni:
a) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero non rientrino nelle tipologie di rottame escluse dal regolamento;
b) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero siano stati trattati in conformità alle tecniche e processi di trattamento specificati nel regolamento;
c) i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall’operazione di recupero soddisfino i criteri di controllo su: quantità, categorie, sostanze presenti, monitoraggio radioattività, ecc;
d) il produttore abbia istituito un meccanismo di dichiarazione di conformità ed un sistema di gestione della qualità assimilabile alla famiglia delle ISO 9000.
Sono state emanate le norme tecniche per le costruzioni.
Un documento la cui importanza è stata da molti definita epocale soprattutto per la forte componente innovativa che lo contraddistingue.
L’introduzione del criterio della prestazionalità e l’accentuata responsabilizzazione di tutte le figure che intervengono nel processo produttivo delle costruzioni edili costituiscono realmente un punto di svolta verso l’obiettivo della sicurezza delle costruzioni ai fini della pubblica incolumità e della conservazione delle costruzioni stesse.
Per il settore aggregati il Testo unitario rappresenta un evento eccezionale anche al di là dei molti e pur importanti aspetti tecnici.
I materiali ed i prodotti utilizzati nelle costruzioni devono rispondere ai requisiti indicati nelle relative norme di riferimento. In particolar modo gli aggregati per uso strutturale devono essere:
- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante;
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee.
- accettati dal Cliente e/o dal Direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste nelle relative norme per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.
Con l’entrata in vigore del nuovo quadro normativo i produttori sono tenuti a dichiarare le caratteristiche degli aggregati che producono, e a garantirne la rispondenza ai requisiti dichiarati. Il presupposto perché il produttore possa rilasciare la dichiarazione di conformità, è rappresentato da:
Le prove iniziali hanno lo scopo di caratterizzare e designare il prodotto in funzione della sua possibile destinazione d’uso. Al fine di garantire, in maniera costante nel tempo, la rispondenza degli aggregati ai requisiti previsti dalla norma, esse devono essere ripetute in caso di ogni:
Il controllo del processo di produzione, indicato tecnicamente come CPF (Controllo di Produzione in Fabbrica), è descritto in 9 punti ai quali il produttore deve conformarsi per poter applicare la marcatura CE alla propria produzione
Il nostro Studio si propone di intervenire presso la Vs Organizzazione Aziendale con una serie di attività necessarie e indispensabili al fine di conseguire la conformità dei prodotti secondo quanto richiesto dalla normativa vigente mediante:
a) Campionamento e definizione degli I.T.T. Initial Type Tests, classificazione e designazione dei prodotti in relazione alle loro diverse destinazioni;
b) Stesura del Manuale FPC Factory Production Control e delle relative procedure;
c) Elaborazione del registro delle prove iniziali e delle schede di attestazione di marchiatura CE livello 2+;
d) Incontro con la Direzione in conformità alla nuova classificazione dei prodotti;
e) Formazione del personale;
f) Scelta e richiesta di organismo terzo indipendente per l’ottenimento della marcatura ce dei prodotti;
g) Assistenza durante la visita certificativa da parte di un organismo terzo indipendente.
Sono state emanate le norme tecniche per le costruzioni.
Un documento la cui importanza è stata da molti definita epocale soprattutto per la forte componente innovativa che lo contraddistingue.
L’introduzione del criterio della prestazionalità e l’accentuata responsabilizzazione di tutte le figure che intervengono nel processo produttivo delle costruzioni edili costituiscono realmente un punto di svolta verso l’obiettivo della sicurezza delle costruzioni ai fini della pubblica incolumità e della conservazione delle costruzioni stesse.
Per il settore del calcestruzzo preconfezionato il Testo unitario rappresenta un evento eccezionale anche al di là dei molti e pur importanti aspetti tecnici.
Per la prima volta, infatti, la nuova normativa definisce e regola l’attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato come un processo industrializzato.
Sul piano più squisitamente tecnico il Testo unitario prevede che gli impianti devono dotarsi di un sistema di controllo della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle norme di riferimento e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di fabbricazione del produttore di conglomerato cementizio confezionato con processo industrializzato deve essere predisposto in coerenza con le Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato redatte dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e certificato da parte un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione.
Il nostro Studio si propone di intervenire presso la Vs Organizzazione Aziendale con una serie di attività necessarie e indispensabili al fine di conseguire la conformità del processo di confezionamento del calcestruzzo secondo quanto richiesto dal TESTO UNICO SULLE COSTRUZIONI e in accordo alle seguenti fasi:
a) Rilevazione dello stato qualitativo dell’Azienda, della struttura organizzativa, del processo di lavorazione e di controllo, delle modalità operative e gestionali, stato di progettazione e qualificazione delle miscele utilizzate per la definizione delle famiglie di prodotto in relazione alla norma EN 206-1 e UNI 11104;
b) Stesura della bozza del Manuale e delle Procedure Gestionali e/o operative in riferimento alle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato redatte dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
c) Incontro con la Direzione Aziendale per la verifica della bozza;
d) Stesura definitiva del Manuale e delle Procedure Gestionali e/o operative;
e) Verifica delle miscele attualmente in uso, definizione dei Mix Design per la composizione del conglomerato di ogni ricetta, impostazione delle ricette a catalogo previa verifica per ognuna di esse delle seguenti caratteristiche;
f) Assistenza durante la certificazione da parte di un organismo terzo indipendente, che opera in coerenza con le norme UNI EN 45012, del processo di confezionamento del calcestruzzo aziendale.
E' una modalità di acquisto che permette alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte nei singoli bandi. E' sufficiente scegliere gli articoli presenti sul catalogo, verificare le relative condizioni generali di fornitura, compilare il modulo d'ordine indicando la quantità e il luogo di consegna e sottoscriverlo con firma digitale. Al termine della procedura, l'ordine firmato digitalmente è inviato automaticamente al Fornitore che lo evade nei termini e alle condizioni previste nelle condizioni generali di fornitura presenti in ciascun bando di abilitazione.